Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all’impresa:
i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall’impresa;
i reclami riguardanti i comportamenti dell’intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
Il reclamo può essere inoltrato per iscritto all’Intermediario o all’impresa preponente – anche con riferimento all’attività di intermediazione svolta dall’ Agente e/o dai suoi collaboratori AI RECAPITI DELL’INTERMEDIARIO O DELLE IMPRESE DIU CUI SONO OFFERTI I PRODOTTI ai seguenti recapiti:
A.M.P. sas di Maurizio Tavacca & C. – Viale Vincenzo Randi 106, 48121 Ravenna tavacca@assicurazioniravenna.it
Allianz Viva spa – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano – fax 02.2775.245 – reclami.allianzviva@allianz.it
S.L.P. – c.so Matteotti 3 bis, 10121 Torino – fax 011. 548.760 - reclami@slpspa.it
DAS SPA – Via E. Fermi 9/b, 37135 Verona – fax 045.835.10.25 – servclienti@das.it
GENIALPIU’ – P.ZZA TRE TORRI 3 – 20145 MILANO
CNP VITA ASSICURA _ Via Arbe 49, 20125 Milano - reclami_cnpvita_assicura@gruppocnp.it
avendo cura di indicare i seguenti dati:
nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell'esponente;
numero della polizza e nominativo del contraente;
numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Il reclamo eventualmente inoltrato all’intermediario è da quest’ultimo trasmesso all’impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario, come sopra definiti - l’applicazione dell’ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall’intermediario stesso.
Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all’intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest’ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l’intermediario stesso nell’ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o non abbia ricevuto riscontro nel termine massimo di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 -00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato all’intermediario e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link “Come presentare un reclamo”.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fermo restando il diritto di interessare della questione l’Autorità Giudiziaria o l’IVASS, con le modalità sopra indicate, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale di seguito riportati.
Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it - sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).
Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile
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